Ecobonus 110%: guida ai requisiti, regole e interventi ammessi

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Ecobonus

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Si tratta di una disposizione inserita all’interno del decreto del Governo e firmato dal premier Giuseppe Conte, che ha l’obiettivo di sostenere ed aiutare non solo le imprese e i commercianti di tutta Italia ma anche quello di dare un sostegno concreto alle famiglie italiane.

Un’importante misura che dettaglia tante questioni, tra cui quella dell’Ecobonus con detrazioni fiscali potenziate al 110%, dove vi sono numerosi interventi che si possono effettuare gratuitamente, secondo quanto introdotto dal decreto, ma vedremo nella disamina che proprio così non è e vedremo come fare attenzione ad eventuali truffe!!

Ecobonus 110% come funziona, in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge

In particolare, tra le altre cose, il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus o ecobonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo (probabilmente si arriverà a fine estate), il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull’argomento Ecobonus 110%.

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:

– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo . Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

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– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione . Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

– tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti. Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Considerate che sono state presentate centinaia di emendamenti e quindi bisognerà attendere i decreti e soprattutto le linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate nei successivi 60 giorni dall’emanazione dei decreti.

Ecobonus 110%: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale

La prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

Ecobonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura

Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratis” bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:

– la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni;
– lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni ( e non nei 10 anni come da norma attuale). Nei successivi due casi si è in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato.

Una riflessione va fatta proprio sul messaggio che si sta diffondendo sulla gratuità dell’operazione di ristrutturazione o efficientamento energetico! Fonte del Sole 24Ore odierna, cita infatti le possibili truffe che potranno sfruttare tale incentivo.

Ecobonus

Nel Sole 24Ore, Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, già giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone – spiega come le truffe possano manifestarsi in maniera subdola ma reale! Infatti, più che l’innalzamento della misura del bonus, oggi addirittura superiore alla spesa, la parte di maggior interesse è la cessione del credito di imposta a terzi come sconto totale sulle lavorazioni.

In pratica ci da conto di come questo porterebbe a pensare che la ristrutturazione sia “gratis”, cioè che il privato cittadino possa effettuare i lavori senza spendere nulla! In verità il privato paga eccome, mediante il credito di imposta, che matura a proprio favore e cedendo quel “bonus” alla ditta che esegue i lavori o a un terzo. Comprendere questa differenza tra il gratis e “pagare con il credito di imposta” è di fondamentale importanza dal punto di vista pratico più che teorico, e vediamo perché: nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate contesti l’ammontare della detrazione del credito, i costi ricadrebbero tutti sul cittadino, chiamato a versare all’Erario le somme contestate, oltre che sanzioni ed interessi!

Un esempio pratico: immaginiamo che io commissioni un lavoro ad una ditta per l’esecuzione di lavori di isolamento termico per la mia abitazione. Immaginiamo poi che la ditta mi prepari un preventivo per 50.000 euro, accettando di eseguire i lavori in cambio del credito di imposta senza che io sborsi un  centesimo, la ditta esegue i lavori, viene certificato e ceduto il credito, e siamo tutti contenti (io più di loro, forse…).

Purtroppo però potrebbe non essere così. Immaginiamo che la ditta abbia gonfiato i costi dei lavori, allo scopo di far lievitare ( a proprio favore) un credito di imposta più alto, cosa succede se l’Agenzia delle Entrate decide di eseguire un controllo? Se la misura o la tipologia dei lavori viene contestata e il credito di imposta viene parzialmente o totalmente disconosciuto, il recupero dello stesso ricade sul cittadino che oltre a dover rifondere all’Erario l’importo totale del credito ceduto (50.000 euro di lavori non pagati) deve pagare le sanzioni e gli interessi relativi al credito di imposta non spettante e ceduto!

Quindi non è vero che il cittadino non paga i lavori, è un messaggio assolutamente ingannevole! Non li monetizza nel momento, ma nel caso di controllo e nel caso di disconoscimento del credito sarà costretto a pagare anche sanzioni ed interessi!

Altro pericolo poi sono le possibili truffe, perché come abbiamo capito, cavalcando l’onda del mancato esborso monetario sostituito dalla parolina magica “gratis”, molte ditte che magari nascono proprio per questi motivi truffaldini, riescono a contattare e convincere tanti cittadini, ignari della pericolosità del meccanismo!

Quindi il consiglio è di diffidare dalle ditte che sbandierano cifre a destra e a manca senza fare alcun sopralluogo, affidatevi a dei Tecnici specializzati che possano supportarvi nella scelta delle imprese che eseguiranno i lavori e che vi certifichino esattamente l’entità dei lavori da eseguire e conseguentemente il credito di imposta spettante!

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