Bonus Baby Sitter, Congedo Covid e Smartworking: gli aiuti alle famiglie italiane

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Bonus Baby Sitter

Il Decreto Rilancio del 19 Maggio ha cercato di uniformare la disciplina del bonus baby Sitter, congedo e smart working.
È prevista infatti maggiore flessibilità nella fruizione del bonus baby sitter introdotto dal Governo per aiutare le famiglie nell’emergenza coronavirus.

Con la circolare 73/2020, l’Inps ha integrato le informazioni fornite nel messaggio 2350/2020 e contestualmente ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus in alternativa al congedo parentale, nonché chiarito la compatibilità con la cassa integrazione.

Già da qualche settimana è possibile chiedere il contributo nella versione maggiorata a opera del decreto legge rilancio (34/2020), quindi pari a un importo massimo di 1.200 euro invece dei precedenti 600 euro.

(2.000 invece di 1.000 euro per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegato per far fronte all’emergenza Covid-19, nonché per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accredito che operano come medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia media, operatori sociosanitari).

Inoltre può essere utilizzato, fino al 31 luglio, anche per pagare la frequenza a un centro estivo o a un asilo nido, oltre che per la baby sitter.

Il contributo spetta fino a 1.200 o 2.000 euro per famiglia, a fronte di uno o più figli di età non superiore ai 12 anni alla data del 5 marzo scorso, mentre il limite di età non sussiste se il bambino è affetto da disabilità grave (articolo 4, comma 1, della legge 104/1992).

A chi spetta

L’importo di 1.200 euro riguarda: dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps; autonomi iscritti alle relative gestioni Inps (commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
autonomi iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Nella prima versione il bonus, introdotto dal decreto legge cura Italia insieme al congedo parentale sempre con causale Covid-19, era incompatibile con quest’ultimo, la cui durata massima era di 15 giorni. Quindi un genitore poteva chiedere o 15 giorni di congedo o 600 euro di bonus, senza poter alternare i due strumenti.

Ora Inps consente, a chi ha già fruito di 15 giorni di congedo, di chiedere il bonus per 600 o 1.000 euro. In pratica si può prendere metà congedo (15 giorni su 30) e metà bonus (600 euro invece di 1.200). Chi ha già richiesto più di 15 giorni di congedo, invece, non può fare retromarcia e può solo usare il periodo di congedo rimanente. Invece chi non ha utilizzato nessuna delle due misure può ottenere fino a 1.200/2.000 euro.

Compatibilità

L’altro chiarimento importante riguarda la compatibilità del bonus con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore. La norma stabilisce l’incompatibilità a fronte di sostegno per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Dato che la «sospensione» per definizione è a zero ore, il bonus è compatibile con la cassa integrazione per «riduzione» di orario giornaliero o a giornata. Cioè può essere fruito se l’altro genitore ad esempio lavora 4 ore invece di 8, oppure nei singoli giorni in cui svolge l’attività.

C’è compatibilità inoltre, con il lavoro svolto in smart working (anche a casa) da parte dell’altro genitore, nonché a fronte di congedo di maternità o parentale e di ferie.

Bonus Baby Sitter

Centri estivi e Baby Sitter

Il decreto legge rilancio ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter per pagare un centro estivo, l’asilo nido o altre strutture che erogano servizi analoghi.

A questo riguardo, rispetto a quanto comunicato in precedenza, Inps afferma che l’importo può essere destinato anche in parte alla baby sitter e in parte al centro estivo.

Nel primo caso la prestazione di lavoro va retribuita attraverso il “libretto famiglia”, strumento online disponibile nel sito internet dell’istituto di previdenza; nel secondo caso l’importo viene accreditato sul conto corrente del richiedente che deve comunque presentare la documentazione attestante l’iscrizione alla struttura.

Il contributo è incompatibile con il bonus asilo nido disponibile dal 2017, di importo annuale compreso tra 1.500 e 3.000 euro in base all’Isee minorenni. Qualora una famiglia stia già fruendo di quest’ultimo, in caso di richiesta del bonus baby sitter covid e destinazione dello stesso al pagamento della retta della struttura, viene erogato l’importo previsto da quest’ultimo.

Per il resto rimangono valide le indicazioni già fornite con la circolare 44/2020 e il messaggio 2350/2020 dell’Inps. Ricordiamo che le domande possono essere presentate utilizzando sito internet o call center dell’istituto di previdenza o tramite i patronati.

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